Approvata la legge sulla protezione civile
L’Umbria ha la nuova legge sulla protezione civile. Con 14 voti favorevoli (Lega, FdI, Fi,
Patto civico) e 7 astenuti (Pd, M5s, Gruppo misto) l’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato il disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale concernente la ‘Disciplina del sistema regionale di protezione civile”.
L’atto era stato illustrato e dibattuto in Aula già nella precedente riunione dello scorso 31 luglio, ma
non votato e rinviato alla seduta di oggi per mancanza del numero legale.
La legge
La legge è stata predisposta nel rispetto dei principi del Codice (Norma nazionale concorrente), ed è articolato in 32 articoli raggruppati in 7 Capi e si prefigge lo scopo di garantire l’espletamento di un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività, inserito nella realtà regionale umbra.
Nel Capo I viene normata l’organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile sul territorio regionale con riferimento alla legislazione nazionale prevedendo che i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture pubbliche e private ad ogni livello vengano impegnati e coinvolti nel perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell’integrità fisica, della vita dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.
Il Capo II è organizzato in nove articoli, si occupa di individuare e disciplinare le Attività di protezione civile, le componenti del Sistema regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente (CCR), il Comitato Operativo Regionale (COR), gli Ambiti territoriali e organizzativi ottimali, introdotti dal Codice, il Piano di protezione civile regionale, gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli (provinciale, di Ambito ottimale e comunale).
Il Capo III, organizzato in due articoli si occupa, nel rispetto dei principi individuati dal Codice, di articolare nel dettaglio l’organizzazione del Sistema Regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della
Struttura regionale di protezione civile per poi proseguire con l’individuazione delle Strutture operative regionali.
Il Capo IV, suddiviso in quattro articoli, tratta specificatamente il rischio incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale rischio, inserito precedentemente nella legge regionale 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste) vien
inserito in questa nuova legge, in accordo con la Struttura regionale attualmente competente in materia di incendi boschivi. Tutti gli oneri economici relativi alle attività previste dal presente Capo, sono già
sostenuti dalla Regione in virtù delle normative previgenti.
Il Capo V, suddiviso in sei articoli, si occupa della gestione delle emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad interventi nazionali ed internazionali; introduce elementi innovativi di
riorganizzazione previsti dal Codice.
Il Capo VI si articola in quattro articoli, è dedicato ai temi della partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema regionale di protezione civile. Si provvede, inoltre, alla complessiva
disciplina volta alla promozione e al sostegno dell’azione del volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando l’aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a promuoverne l’addestramento e la formazione, nonché a favorirne l’integrazione in tutte le attività di protezione civile, andando ad includere tutta la normativa regionale in materia.
Il Capo VI inoltre norma l’organizzazione, le modalità di partecipazione e la composizione dei coordinamenti territoriali vista la definizione degli ambiti territoriali. Si normano, infine, le modalità di partecipazione alla colonna mobile regionale e la definizione del Comitato regionale del
volontariato di protezione civile quale organo consultivo della struttura regionale competente in materia.
Il Capo VII raccoglie misure e strumenti organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle attività di protezione civile. Il Codice disciplina gli strumenti nazionali di finanziamento per l’esercizio delle funzioni di protezione civile articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile.
Per quanto riguarda il finanziamento delle spese urgenti per le attività di soccorso, superamento dell’emergenza, interventi urgenti, nonché per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, viene previsto nel limite delle risorse disponibili a bilancio. Infine vengono richiamati gli aspetti organizzativi e in modo particolare dell’orario di lavoro. Il presente Capo, inoltre, raccoglie le abrogazioni delle precedenti norme regionali in materia. Viene istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile, il Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi ed il Fondo regionale per le emergenze. Per il finanziamento dei tre fondi le risorse già a disposizione in base alla normativa vigente vengono integrate con quelle appositamente accantonate dal Bilancio di previsione 2024-2026 nel Fondo speciale per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione pari a 500mila euro per
le spese correnti e 200mila euro per le spese in conto capitale.